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Regolamento Generale

(Dopo le modifiche approvate dall’assemblea dei soci del 15.3.2006, indicate in neretto)

Art. 1 – Scopi
a) L’Istituto non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nell’art.1 dello Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
b) L’Istituto deve usare, nella propria denominazione e di qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 – Sede amministrativa
La sede amministrativa è stabilita dal presidente dell’Istituto presso la segreteria generale pro tempore.

Art. 3 – Ammissioni – dimissioni – esclusioni
a) Il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate in modo uniforme in modo da garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Istituto.
b) La domanda di ammissione, firmata da due soci e vistata dal presidente di sezione, é presentata al consiglio di sezione che giudica insindacabilmente sulla domanda. Il presidente dell’Istituto, in accordo con i tre vice presidenti e il segretario generale, può annullare l’ammissione del socio.
c) Il presidente di sezione può rilasciare gratuitamente tessere di socio onorario, su approvazione del consiglio sezionale e successiva approvazione del presidente dell’Istituto al quale dovrà essere inviato motivato rapporto.
d) I soci onorari non possono superare il cinque per cento degli iscritti alla sezione. Per ciascun socio onorario la sezione verserà alla segreteria generale un contributo per le spese delle pubblicazioni, nella misura stabilita dal consiglio direttivo.
e) Le dimissioni del socio debbono essere indirizzate alla sezione di appartenenza con raccomandata con ricevuta di ricevimento entro il 30 novembre di ciascun anno: le dimissioni pervenute dopo il 30 novembre non valgono per l’anno successivo.
f) Al 30 giugno di ogni anno il mancato pagamento delle quote associative dell’anno precedente e di quello in corso determina l’automatica esclusione del socio per morosità.
g) Il consiglio direttivo delibera sull’esclusione dei soci il cui comportamento sia contrario alle finalità statutarie dell’Istituto o ne impedisca la regolare attività.
h) Gli aspiranti soci residenti all’estero indirizzano la domanda di ammissione alla sezione da loro prescelta. E’ consentita la nomina di corrispondenti all’estero da parte delle sezioni che vi abbiano interesse.
i) Viene istituita la qualifica di socio “aderente” all’ Istituto , cui possono accedere tutti coloro che intendono contribuire a specifiche iniziative dell’ Istituto senza assumere diritti e doverri dei soci onorari.

Art. 4 – Fondi
a) Il consiglio direttivo delibera sugli investimenti dei fondi eccedenti le normali necessità di cassa. Il denaro liquido occorrente per l’ordinaria gestione è depositato presso istituti di credito.
b) Non possono essere distribuiti , anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Istituto a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
c) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
d) In caso di scioglimento dell’Istituto per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (G:U: n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 5 – Assemblea
1) L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria con l’indicazione degli O.d.G. deve essere spedito ai soci con lettera semplice od effettuato mediante pubblicazione sul notiziario dell’Istituto, almeno trenta giorni prima della riunione.
2) L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e, nel caso di votazione per corrispondenza, qualunque sia il numero di schede tempestivamente pervenute.
L’assemblea delibera a maggioranza salvo i casi per i quali siano previsti quorum deliberativi superiori.
3) L’assemblea straordinaria è valida quando siano presenti o rappresentati almeno i due decimi dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno successivo alla prima indicato nell’avviso di convocazione. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza salvo quanto previsto nello statuto.
4) Non sono ammesse più di dieci deleghe per ogni socio intervenuto.
5) Nel caso di voto per corrispondenza nella scheda devono essere indicati chiaramente i temi della votazione. Per il voto dei bilanci devono essere predisposte delle caselle recanti rispettivamente le dizioni: «approvo» e «non approvo». Per le elezioni alle cariche sociali nella scheda devono essere indicati i nomi dei candidati e le modalità di votazione.
La scheda deve contenere la indicazione del termine entro il quale la stessa deve pervenire alla sede della segreteria generale.
Non saranno ritenute valide le schede presentate o pervenute oltre tale termine.
6) I bilanci consuntivi e preventivi, corredati dall’obbligatoria relazione dei revisori dei conti, debbono essere inviati almeno quindici giorni prima dell’assemblea alle sezioni le quali potranno essere consultate dai soci, oppure pubblicati nel notiziario con l’avviso di convocazione dell’assemblea.
7) Le modalità per le votazione nelle assemblee, ordinaria o straordinaria, sono stabilite di volta in volta dal presidente dell’assemblea, salvo che l’assemblea stessa determini con voto espresso tali modalità. Lo scrutinio è obbligatoriamente segreto quando si debba procedere alla elezione alle cariche sociali o quando sia richiesto da almeno un quinto dei soci votanti intervenuti personalmente o per delega.

Art. 6 – Candidatura alle cariche sociali
Le proposte di candidatura alle cariche sociali di nomina assembleare debbono essere sottoscritte da almeno cinque soci e accompagnate dall’accettazione scritta dei candidati.
Esse debbono pervenire alla segreteria generale dell’Istituto entro il 31 gennaio dell’anno nel quale le elezioni hanno luogo.
La regolarità delle proposte è verificata dal presidente o, in sua vece, da un vice presidente.
Le proposte verificate regolari sono comunicate con l’avviso di convocazione dell’assemblea o sulla scheda per il voto per corrispondenza.
La lista dei candidati per il consiglio direttivo è formata da tutti i membri del consiglio uscente e dai soci proposti secondo le modalità sopra riportate.

Art. 7 – Consiglio direttivo – Poteri
Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Istituto ed è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per il raggiungimento dei fini statutari.
Il consiglio direttivo:
1) convoca le assemblee
2) delibera il programma di base dell’Istituto e vigila sulla sua attività
3) delibera gli atti di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio
4) formula proposte di modifiche dello statuto
5) delibera il regolamento dell’Istituto
6) determina le quote annuali per le diverse categorie di soci e la suddivisione delle quote tra le sezioni e l’Istituto
7) determina il numero e la circoscrizione territoriale e delle sezioni, vigila sull’andamento delle stesse e delibera il loro scioglimento
8) delibera l’esclusione dei soci e lo scioglimento dei consigli sezionali
9) delibera l’assunzione di obbligazioni
10) rilascia deleghe a propri membri o terzi, nomina funzionari ed esperti
11) costituisce commissioni di studio e di ricerca e ne nomina i presidenti
12) nomina il responsabile delle relazioni pubbliche e i direttori delle pubblicazioni dell’Istituto
13) approva il regolamento del consiglio scientifico.

Art. 8 – Consiglio direttivo – convocazioni e votazioni
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell’Istituto o, in sua vece, da un vice presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta sia necessario deliberare nelle materie di sua competenza, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri.
L’avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo posta almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica almeno tre giorni prima della riunione.
I membri del consiglio direttivo che non abbiano la possibilità di intervenire possono delegare di volta in volta altro membro del consiglio: è ammessa una sola delega per intervenuto.
I presidenti delle sezioni possono essere sostituiti da un vice presidente o da un membro del consiglio di sezione espressamente delegato.
Il consigliere eletto che senza giustificato motivo non participi di persona o per delega a tre riunioni consiliari, decade dalla carica.
Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza o la rappresentanza della metà dei membri.
In ogni caso i consiglieri personalmente presenti non possono essere in numero inferiore ad un terzo.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9 – Consiglio scientifico
I membri del consiglio scientifico in numero non inferiore a 11 e non superiore a 30 sono nominati dal consiglio direttivo su proposta del presidente del consiglio scientifico con le modalità previste nel regolamento dello stesso.
Il presidente del consiglio scientifico è nominato dal consiglio direttivo, sentito il consiglio scientifico e dura in carica tre anni ed è rieleggibile salvo quanto disposto dall’art. 9 del presente regolamento.
I membri del consiglio scientifico che senza giustificato motivo non partecipino personalmente o per delega a tre riunioni consecutive decadono dalla loro carica.

Art. 10 – Durata delle cariche
Il presidente dell’Istituto, il presidente del consiglio scientifico e i presidenti di sezione non possono essere eletti più di tre volte consecutivamente.
Per i presidenti di sezione, in caso eccezionali può essere autorizzata dal consiglio direttivo una prorogatio alle successive votazioni per altro triennio, su richiesta unanime del consiglio di sezione di nuova nomina e approvazione a maggioranza in assemblea convocata dopo il consiglio di sezione per le nuove cariche sociali.
Ai fini della rieleggibilità quale presidente di sezione valgono come mandati consecutivi solo i mandati interi, cioè con durata triennale.
Il responsabile delle relazioni pubbliche e i direttori delle pubblicazioni dell’Istituto durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11 – Collegio dei probiviri
La carica di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con quella di membro eletto del consiglio direttivo o di un consiglio di sezione.
Le riunioni del collegio dei probiviri sono convocate dal presidente del collegio o in sua assenza dal membro più anziano con preavviso di dieci giorni, su istanza motivata
della parte interessata proposta con raccomandata con avviso di ricevimento al presidente del collegio entro il termine perentorio di 30 giorni.
Quando la controversia coinvolge l’Istituto le riunioni possono essere convocate anche dal presidente dell’Istituto.
Il collegio è validamente riunito con la presenza di almeno tre membri; decide a maggioranza dopo aver sentito in contraddittorio le parti interessate.
Nel procedimento a carico del socio, ove il comportamento dello stesso fosse ritenuto lesivo degli interessi o del prestigio dell’Istituto o venga meno ai doveri di lealtà
e correttezza e sia causa di discordia tra i soci, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari: a) un richiamo; b) una nota di biasimo; c) una sospensione
dall’esercizio delle funzioni di socio per un periodo variabile da 1 a 12 mesi; d) la cancellazione dal novero dei soci.
Le decisioni del collegio dei probiviri in quanto inappellabili  (Art. 16 dello statuto), sono vincolanti per il Consiglio Direttivo in ordine alla loro esecuzione.

Art. 12 – Supplenti
I revisori dei conti e i probiviri supplenti, sono chiamati a prestare la loro opera in sostituzione dei membri effettivi dei rispettivi collegi che per qualsiasi motivo ne siano impediti.

Art. 13 – Sezioni
Le sezioni hanno circoscrizione regionale, salvo che particolari circostanze inducano il consiglio direttivo a stabilire per singole sezioni circoscrizioni diverse.
Le sezioni operano nel quadro delle finalità dell’Istituto. In modo particolare:
a) segnalano al consiglio direttivo i problemi sorti nella propria circoscrizione la cui soluzione rientri tra le finalità dell’Istituto e collaborano con lo stesso per la soluzione di tali problemi;
b) curano i rapporti con le autorità, gli enti ed associazioni locali per la soluzione di problemi rientranti nella propria competenza territoriale.
c) promuovono ed effettuano riunioni e viaggi di studio, mostre, manifestazioni, pubblicazioni dirette a richiamare l’attenzione sui problemi sorti nella propria circoscrizione attinenti alla tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico, artistico dei castelli e costruzioni analoghe, alla loro salvaguardia, al loro mantenimento e inserimento nel ciclo attivo della vita moderna;
d) organizzano viaggi di studio nazionali ed internazionali, congressi, tavole rotonde;
e) operano in collaborazione con il consiglio scientifico per la realizzazione di specifiche attività (censimento, bibliografia, ecc.).
Alle sezioni spetta una percentuale, stabilita dal consiglio direttivo e comunque non inferiore al 25%, sulle quote associative dei soci che appartengono alla sezione.
Le sezioni provvedono alle spese inerenti al loro funzionamento con le proprie entrate e rispondono della loro gestione mediante la presentazione alla segreteria generale di un rendiconto consuntivo annuale dal loro presidente.

Art. 14 – Organi delle sezioni
Sono organi della sezione: l’assemblea – il consiglio – il presidente – uno o due vice presidenti – il segretario – le delegazioni.
L’assemblea della sezione è costituita dai soci della sezione aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento delle quote e con almeno sei mesi di anzianità. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno (entro il mese di maggio) per esaminare ed approvare l’attività e il bilancio della sezione e per eleggere, quando occorra, il proprio consiglio.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci con l’ordine del giorno almeno dieci giorni prima della riunione e comunicato alla segreteria generale nello stesso termine.
Il consiglio di sezione è composto di 5,7 o 9 membri (compreso il presidente) nominati dall’assemblea fra i soci della sezione. La convocazione del consiglio sezionale è comunicata almeno dieci giorni prima della riunione; è ammessa la convocazione telegrafica con preavviso di almeno due giorni. Il consiglio dura in carica tre anni, viene eletto nell’anno successivo a quello in cui è stato eletto il consiglio direttivo dell’Istituto e i suoi membri possono essere rieletti salvo quanto previsto dall’articolo 9 del presente regolamento.
Partecipano al consiglio di sezione i membri del consiglio direttivo, il segretario generale, i revisori dei conti, i membri del consiglio scientifico, se appartenenti alla sezione. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di sezione si applicano in quanto compatibili le norme previste per le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo dell’Istituto.
Il consiglio della sezione elabora annualmente una relazione sulla attività della sezione e un rendiconto finanziario che, previa approvazione dell’assemblea, è inviata al consiglio direttivo dell’Istituto.
Il consiglio della sezione nomina nel proprio seno il presidente della sezione, uno o due vice presidenti e un segretario, anche esterno al consiglio al quale possono essere altresì affidate le funzioni di tesoriere.
I consigli di sezione possono nominare, se lo ritengono, un presidente “d’onore” di sezione. La nomina deve avvenire all’unanimità e ogni sezione non potrà avere più di un presidente d’onore in carica. Il presidente d’onore partecipa come soprannumerario (cioè senza diritto di voto) ai lavori del consiglio di sezione.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi personalmente o per delega a tre riunioni di consiglio di sezione decade dalla carica.
Le cariche di presidente di sezione e di consigliere direttivo dell’Istituto sono incompatibili. Il socio ha facoltà di optare tra le due cariche.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Il consiglio direttivo dell’Istituto può sciogliere il consiglio di sezione quando ricorrano gravi motivi che abbiano determinato azioni contrarie alla finalità statutaria dell’Istituto o cattivo funzionamento della sezione.
In questo caso il presidente dell’Istituto nomina un commissario che regge interinalmente la sezione anche con l’incarico di comunicare entro 30 giorni dalle nomine dei soci della sezione l’avvenuto scioglimento del consiglio e di riunire l’assemblea sezionale entro il termine di 180 giorni per l’elezione del nuovo consiglio sezionale.

Art. 15 – Candidatura alle cariche sociali delle sezioni
Le proposte di candidatura alle cariche sociali delle sezioni devono essere sottoscritte da almeno due soci, debbono pervenire al presidente della sezione entro il mese di marzo dell’anno in cui dovrà essere eletto il nuovo consiglio sezionale e debbono essere comunicate ai soci con l’avviso di convocazione dell’assemblea.
La lista dei candidati è formata secondo quanto previsto per il consiglio direttivo all’art. 5.
Nell’ipotesi di scioglimento del consiglio di sezione a norma dell’art. 13, le proposte di candidatura a consigliere, sottoscritte da almeno due soci, debbono pervenire al commissario entro 30 giorni dalla sua comunicazione di scioglimento del consiglio e comunicate ai soci con l’avviso di convocazione dell’assemblea.
I consigli di sezione sono elette a scrutinio segreto.Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni intervenuto.

Art. 16 – Delegazioni sezionali
Quando le circostanze suggeriscano l’opportunità di organizzare attività sociali decentrate nell’ambito delle competenze loro demandate dall’articolo 12, le sezioni possono decidere la creazione, all’interno della circoscrizione territoriale di propria competenza, di una o più delegazioni agenti in ambito territoriale più ristretto, di volta in volta specificato.
Le delegazioni devono attenersi alle seguenti norme:
1) Possono far parte della delegazione tutti i soci della sezione residenti nel territorio specifico della delegazione stessa al momento della sua creazione, nonché tutti i nuovi soci della sezione (persone o enti) residenti o agenti nel territorio specifico della delegazione. Se non ci sono soci della sezione nell’ambito territoriale della delegazione , questa può essere inizialmente costituita anche dal solo delegato per il fine prioritario di acquisirne.
2) La sfera di attività della delegazione viene definita al momento della sua istituzione. Di norma la delegazione si occupa di tutte le attività di promozione e di studio che riguardino specificamente il suo territorio. Inoltre, su specifica delega della sezione, deve occuparsi di tutti i problemi inerenti alla presenza dell’Istituto nel territorio. Restano comunque al consiglio sezionale e non sono delegabili i compiti di coordinamento scientifico, di armonizzazione generale delle attività delle varie delegazioni e di rappresentanza a ogni livello della sezione nel suo complesso.
3) Le quote associative restano di pertinenza della sezione. La delegazione si autofininzia: per ogni iniziativa dovrà preventivamente essere indicato dalla delegazione ed approvato dal consiglio di sezione il piano di copertura delle spese. Sarà comunque facoltà della sezione contribuire finanziariamente, qualora lo ritenga opportuno, all’attività della delegazione. La eventuale ripartizione degli utili delle attività promozionali e scientifiche della delegazione verrà stabilita, di volta in volta, da parte del consiglio di sezione, obbligatoriamente sentito il coordinatore della delegazione.
4) È fatto obbligo alla delegazione di discutere e concordare con il consiglio di sezione il programma annuale di attività, con i relativi piani di lavoro e preventivi economici. Inoltre essa deve presentare per l’approvazione del consiglio di sezione, nei termini stabiliti dal suo presidente, il resoconto annuale delle attività ed il consuntivo finanziario.
5) La sezione delega un suo membro come coordinatore della delegazione. Tale membro può essere un consigliere della sezione, o un socio nominato su proposta della delegazione. In questo secondo caso il responsabile della delegazione partecipa, con voto consultivo, ai lavori del consiglio della sezione. Il suo parere è obbligatorio per tutte le attività della delegazione, con particolare riguardo alla compatibilità e al coordinamento con le attività della sezione. Al fine di garantire la continuità di presenza, il coordinatore della delegazione, in caso di suo impedimento, autorizza con delega scritta un membro della delegazione a rappresentarlo alla riunione del consiglio di sezione.
6) La durata e la scadenza del coordinatore della delegazione e di eventuali altre cariche necessarie al funzionamento della delegazione (segretario, tesoriere, ecc.) coincidono con quelle del consiglio di sezione. Per tutte le norme regolanti tali cariche valgono le disposizioni del regolamento dell’Istituto riguardanti le cariche sezionali.
7) I soci della delegazione sono a tutti gli effetti e primariamente soci della sezione. In presenza di eventuali controversie all’interno della delegazione il parere del consiglio di sezione è vincolante.
8) L’eventuale soppressione della delegazione è facoltà del presidente di sezione, sentito il consiglio della sezione. Nel caso di soppressione il patrimonio solido e morale della delegazione è assunto direttamente dalla sezione.
9) Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme vale il regolamento dell’Istituto.


Il Regolamento dell’Istituto Italiano dei Castelli, quale parte integrante dello Statuto, è stato approvato dalla assemblea generale ordinaria dell’Istituto Italiano dei Castelli a Genova il 2 maggio 1987.
L’articolo 15 sulle delegazioni sezionali e relative norme sono stati approvati dal consiglio direttivo a Venezia l’11 febbraio 1989.
Le modifiche agli articoli 5 e 14 approvate dal consiglio direttivo e con l’articolo 15 approvate dall’assemblea generale dell’Istituto Italiano dei Castelli a Roma il 27 maggio 1989.
Le modifiche all’articolo 9 sono state approvate dal consiglio direttivo a San Martino Valle Caudina il 28 ottobre 1989 e dalla assemblea generale ordinaria a Bologna il 13 maggio 1990; le modifiche all’art. 5 sono state approvate dal consiglio direttivo di Roma il 25 maggio 1991 e successiva assemblea generale.
Le modifiche all’art. 11 sono state approvate dal Consiglio Direttivo di Roma in data 26 novembre 2011.
Il Regolamento è stato successivamente modificato con delibera dell’assemblea straordinaria del 15.11.2001 per integrarlo al Nuovo Statuto ONLUS preventivamente riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con decreto del 21.12.2000.
Milano, 20.7.2005
Il Regolamento è stato modificato dall’assemblea dei soci del 15.3.2006 per corrispondenza.